Regioni a Statuto speciale: cosa significa e vantaggi (2024)

  • Le Regioni a Statuto Speciale sono cinque: Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige (ovvero Province autonome di Trento e Bolzano), Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta.
  • Le Regioni a Statuto Speciale sono dotate di particolare autonomia: legislativa, amministrativa e finanziaria.
  • A differenza delle Regioni a Statuto Ordinario, le Regioni in questione si dotano di uno statuto adottato con legge costituzionale. Dunque, sono dello stesso rango delle norme della Costituzione stessa.

Le Regioni a Statuto speciale sono cinque:

  1. Friuli Venezia Giulia;
  2. Trentino-Alto Adige, costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano.;
  3. Sicilia;
  4. Sardegna;
  5. Valle d’Aosta.

Le ragioni che hanno indotto i padri costituenti ad introdurre questa particolare forma di autonomia non sono ad oggi bene chiare. Tuttavia, in considerazione delle specifiche caratteristiche di queste Regioni, la dottrina più autorevole ha elaborato una serie di teorie.

Secondo alcuni, le ragioni sono prevalentemente economiche. Infatti, dopo la Seconda Guerra mondiale, vi era un forte divario dal punto di vista commerciale e industriale tra queste aree e le altre Regioni italiane. Inoltre, si evidenzia che molte di esse si connotano anche per un territorio prevalentemente montuoso, che non consente di certo lo sviluppo del commercio e delle comunicazioni, in generale.

Probabilmente, si è anche inteso valorizzare le differenze storiche e linguistiche che caratterizzano Regioni come il Trentino o la Valle d’Aosta.

La disciplina di questa autonomia non è però particolarmente complessa, se non per quanto riguarda l’autonomia finanziaria. Una delle caratteristiche principali è la compartecipazione al gettito statale, che è di gran lunga più considerevole rispetto alle Regioni a Statuto ordinario.

Nelle prossime righe, cercheremo brevemente di descrivere quali sono le caratteristiche salienti delle Regioni a Statuto speciale.

Regioni a Statuto Speciale – Indice

  • La suddivisione in Regioni
  • Regioni a Statuto Speciale: quante sono
  • Perché sono state costituite le Regioni a Statuto Speciale?
  • Regioni a Statuto speciale e potestà legislativa
    • 1. Autonomia amministrativa
    • 2. Autonomia finanziaria
  • Che differenza c’è tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale?
  • Regioni a Statuto Speciale – Domande frequenti

La suddivisione in Regioni

Il nostro ordinamento costituzionale ha espressamente previsto l’organizzazione del territorio in Regioni. Questo sistema è previsto anche da altri Stati europei, come la Spagna, ma a differenza di altre nazioni, esse sono riconosciute anche dalla Costituzione.

Questa, all’art. 131, distingue tra Regioni a Statuto ordinario e Regioni a Statuto speciale. La differenza riguarda i poteri, le competenze e, in particolare, le condizioni economiche. Predetta organizzazione interna ha subito negli anni una serie di evoluzioni, anche dovute al mutevole contesto storico, sociale e politico.

Uno dei primi interventi è avvenuto nel 1999, con la legge costituzionale n.1. L’intento era quello di dare struttura e organizzazione alle Regioni, istituite solo nel 1972.

La riforma più significativa è quella del 2001, con la legge costituzionale n3, la c.d. Riforma del Titolo V, la quale si poneva tre principali obiettivi:

  1. rafforzare l’autonomia regionale per il tramite dello Statuto, qualificato come fonte principale dell’ordinamento decentrato;
  2. esigenza di valorizzare l’identità delle Regioni rispetto allo Stato centrale;
  3. attuare il decentramento amministrativo ed economico.

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Regioni a Statuto Speciale: quante sono

Le Regioni a Statuto Speciale sono individuate dalla Costituzione all’art. 116 e sono:Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, costituito dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Queste sono state introdotte, progressivamente, nel corso del tempo. La prima Regione a Statuto speciale nasce prima della Costituzione stessa. È stata la Sicilia, istituita con Regio decreto del 1946, mentre l’ultima che è stata costituita è il Friuli-Venezia Giulia.

Tramite le leggi costituzionali sono stati approvati i relativi Statuti:

  • L. cost. 2/1948: Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana,
  • L. cost. 3/1948: Statuto speciale per la Sardegna;
  • L. cost. 4/1948: Statuto speciale per la Valle d’Aosta;
  • L. cost. 5/1948: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Lo statuto della Regione Friuli Venezia Giulia fu approvato con l. cost. nº 1/1963 il 31 gennaio 1963.

Regioni a Statuto speciale: cosa significa e vantaggi (1)

Perché sono state costituite le Regioni a Statuto Speciale?

La Costituzione, all’Art. 116, prevede espressamente quelle che sono le Regioni a Statuto speciale, riconoscendo loro una più ampia autonomia e, soprattutto, la facoltà di adottare uno Statuto con legge costituzionale.

Tuttavia, la Costituzione non lascia intuire le ragioni per le quali sono state introdotte delle Regioni dotate di peculiari competenze. Possono comunque essere individuate molteplici motivazioni, anche a carattere storico.

Si ritiene infatti che si sia inteso valorizzare la storia di questi territori, che hanno subito nel tempo dominazioni e annessioni da parte di altri Stati. Proprio per tale ragione, talvolta manifestano tendenze separazioniste.

In particolare, si evidenzia anche che sono aree dove la popolazione è bilingue o sono presenti delle minoranze, come nel caso dell’Alto Adige.

Tuttavia, possono esserci anche importanti motivazioni di carattere economico. Sono spesso zone montane, caratterizzate da una forte migrazione, dovuta a condizioni di povertà.

Possiamo affermare che ciascuna delle cinque ragioni si connota per peculiarità che le distinguono l’una dall’altra, ma accomunate da un particolare regime di autonomia. Questa è riconosciuta in quattro ambiti:

  • l’organizzazione interna della Regione,
  • il riparto delle competenze,
  • i rapporti tra la Regione e lo Stato
  • il regime finanziario.

Altre forme di indipendenza sono poi riconosciute mediante lo Statuto.

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Regioni a Statuto speciale: cosa significa e vantaggi (2)

Regioni a Statuto speciale e potestà legislativa

Possono essere individuate tre tipologie di potestà legislativa riconosciute alle Regioni a Statuto speciale:

  1. la prima è la potestà esclusiva, che è riconosciuta solo alle Regioni autonome, non anche alle Regioni ordinarie. Questa comporta che la legge regionale può anche prevalere su quella statale, nelle specifiche materie sottoposte a tale potestà. Le materie devolute alla potestà esclusiva, tuttavia, variano da Regione a Regione. In generale sono relative agli enti locali, i lavori pubblici, il turismo, l’urbanistica, l’agricoltura e la pesca;
  2. la seconda è la potestà legislativa concorrente, che è riconosciuta sia alle Regioni ordinarie sia speciali, sebbene differisca per le materie che vi rientrano;
  3. la terza è la potestà integrativa e attuativa, che consente alle Regioni di adottare delle norme che attuano previsioni legislative statali.

La differenza tra la potestà legislativa delle Regioni ordinarie e quelle a Statuto speciale si è di molto attenuata dopo la Riforma del titolo V. Infatti, fino all’adeguamento dei relativi statuti, ha trovato applicazione la stessa disciplina prevista per quelle ordinarie.

Inoltre, la riforma ha sottoposto la potestà legislativa statale ai limiti:

  • della Costituzione;
  • del diritto comunitario;
  • delle norme derivanti dai trattati.

Dunque, è stata tendenzialmente parificata la posizione tra potestà legislativa statale e regionale.Analizziamo invece di seguito le diverse tipologie di autonomia delle Regioni a Statuto speciale, ovvero:

  1. autonomia amministrativa;
  2. autonomia finanziaria.

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1. Autonomia amministrativa

Alle Regioni è poi garantita anche autonomia amministrativa. Questa è ispirata al principio parallelismo delle funzioni. Quindi, l’autonomia amministrativa si estende a tutte le materie sottoposte a potestà amministrativa. Tali materie sono poi integrate dallo Statuto.

Dunque, come è possibile osservare, la competenza amministrativa non è attribuita ai Comuni, ma si applica il modello dell’amministrazione indiretta necessaria. Questo era riconosciuto all’art. 118 del testo precedente alla Riforma del Titolo V. Le Regioni possono però delegare funzioni agli enti locali.

La legge di attuazione della Riforma, poi, prevede anche che lo Stato possa trasferire ulteriori competenze amministrative alle Regioni, tramite decreti legislativi di attuazioni.

2. Autonomia finanziaria

Le Regioni a Statuto speciale si connotano, poi, per la particolare autonomia finanziaria. Come abbiamo evidenziato, una delle ragioni dell’autonomia, è il divario economico che connota taluni di questi territori rispetto alle altre Regioni ordinarie.
Questo divario è stato in parte colmato grazie all’autonomia finanziaria, che ha dato vita al particolare fenomeno della migrazione di alcuni comuni verso queste Regioni.

Tale autonomia consta di due caratteristiche specifiche. In primo luogo, le Regioni a Statuto speciale possono introdurre propri tributi.Inoltre, tale autonomia si esplica per una forte compartecipazione al gettito erariale riscosso e maturato nel loro territorio, alla stregua dello Stato stesso.

La gran parte delle risorse che queste dispongono, infatti, sono acquisite a partire dal gettito dei tributi nazionali.

Nella seguente tabella possiamo verificare qual è la partecipazione di ciascuna Regione a statuto speciale.

Regione o ProvinciaIrpefIresIvaAccisa carburanti
Valle D’Aosta100%100%100%100%
Trento90%90%80%90%
Bolzano90%90%80%90%
Friuli-Venezia Giulia59%59%59%30%
Sicilia71%100%36%0%
Sardegna70%70%90%70%

A ciò poi si aggiunge che molte spese, poi, sono direttamente a carico dello Stato, come:

  • le spese per la giustizia (procure e tribunali);
  • le Forze dell’ordine;
  • le infrastrutture di carattere nazionale (come la rete ferroviaria, i trafori, pezzi di autostrada, a partire da quella del Brennero);
  • i servizi INPS,
  • finanziamento alle istituzioni politiche e amministrative statali.

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Regioni a Statuto speciale: cosa significa e vantaggi (3)

Che differenza c’è tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale?

Come abbiamo evidenziato, essere una Regione a statuto speciale comporta alcune differenze sostanziali in punto di amministrazione, potestà legislativa e autonomia finanziaria rispetto a una Regione a statuto ordinario. Ciò ovviamente determina non pochi vantaggi.

La prima differenza si riferisce alla fonte normativa su cui si basano le istituzioni regionali:

  • lo statuto delle Regioni Speciali è approvato con legge costituzionale, dunque, essi sono a tutti gli effetti equiparati alle norme della Costituzione;
  • gli Statuti delle Regioni ordinarie, invece, sono norme equiparate alla legge, in quanto tali gerarchicamente subordinate alla Costituzione.

Inoltre, a differenza delle Regioni speciali, quelle ordinarie non sono dotate di potestà legislativa esclusiva. Quindi non possono introdurre delle leggi che prevalgono su quelle dello stato.

Anche per quanto riguarda la gestione finanziaria, vi sono delle significative differenze:

  1. le regioni a Statuto speciale possono introdurre tributi propri;
  2. le Regioni a Statuto ordinario, di fatto, non possono introdurli.

Altra questione interessante è quella dell’organizzazione amministrativa:

  • le Regioni a Statuto speciale sono dotate di competenze amministrative dirette, che possono delegare ai comuni;
  • le Regioni a Statuto ordinario non sono dotate di competenza amministrativa diretta, che invece è riconosciuta dalla Costituzione ai Comuni.

Di seguito una tabella sulle differenze.

StatutoTributiPartecipazione al gettito stataleCompetenze amministrativePotestà legislativa
RSOLegge ordinariaNon possono adottare propri tributiLimitata partecipazioneAttribuita ai ComuniNon è prevista la potestà legislativa esclusiva
RSSLegge costituzionaPossono adottare propri tributiAmpia partecipazioneAttribuita alla Regione che delega ai ComuniHanno potestà legislativa esclusiva
Regioni a Statuto speciale: cosa significa e vantaggi (4)

Un’ultima differenza riguarda infine le leggi regionali. Rispetto a quelle emanate dalle Regioni ordinarie, nelle Regioni a statuto speciale queste:

  • necessitano di una sola approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio regionale;
  • entro 30 giorni dalla pubblicazione possono essere sottoposte a controllo preventivo di costituzionalità;
  • su richiesta di 1/5 dei consiglieri regionali o 50 mila elettori, sono sottoposte a referendum preventivo, sempre nel limite dei 3 mesi.

Regioni a Statuto Speciale – Domande frequenti

Che significa quando una Regione è a Statuto speciale?

Le Regioni a statuto speciale sono 5 Regioni dotate di particolari competenze in ragione della loro evoluzione storica, sociale ed economica.

Che differenza c’è con le Regioni ordinarie?

Le Regioni a statuto ordinario sono dotate di minore autonomia finanziaria, non possono introdurre tributi, non hanno potestà legislativa esclusiva, l’organizzazione amministrativa è direttamente devoluta ai Comuni.

Che significa essere una Regione autonoma?

Le Regioni a statuto speciale sono Regioni dotate di particolare autonomia: legislativa, amministrativa e finanziaria

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